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Tipografia Moderna -Etichette autoadesive
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Etichettatura oggetti

NORMATIVA etichettatura


ATTENZIONE!!!!!
OGNI PRODOTTO DEVE ESSERE ETICHETTATO
NON SONO SUFFICIENTI I CARTELLI CHE RAGGRUPPANO CATEGORIE DI PRODOTTI
(fonte: Associazione Artigiani e Piccole Imprese Mestre C.G.I.A. 16/02/2012)

COME VENDERE CORRETTAMENTE UN OGGETTO
..... MITI DA SFATARE

Sono state riscontrate numerose irregolarità dalle Forze dell’Ordine preposte ai controlli nell’etichettatura di maschere, oggetti in vetro, bigiotteria ed altri prodotti, in concomitanza con il periodo di Carnevale, ed in particolare in laboratori artigiani/esercizi commerciali di Venezia.
Al di là del prodotto in questione (maschera), l’articolo 6 del Codice del Consumo (contenuto minimo delle informazioni in etichetta) si applica a tutti i prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, fatti salvi quei prodotti oggetto di specifiche disposizioni contenute in direttive ed altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento.
Contenuto minimo delle informazioni delle etichette: tali indicazioni “devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore”

Dal 2005 è in vigore il Codice del Consumo (D. Lgs. 206/05) che all’ Art. 6 prevede quanto segue:

“I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale,
riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:

a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell’Unione europea;
c) al Paese di origine se situato fuori dell’Unione europea;
d) all’eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo, alle cose o all’ambiente;
e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d’uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto

Le indicazioni al punto f) possono essere riportate su documentazione illustrativa in accompagnamento al prodotto.
Sono esclusi dall’applicazione i prodotti oggetto di specifiche disposizioni contenute in direttive o altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento.
L’indicazione al punto b) può essere sostituita con il numero di partita IVA dell’impresa, se l’etichetta è di dimensioni particolarmente ridotte a causa della natura stessa del prodotto.

Tutte le informazioni devono essere rese almeno in lingua italiana (ad eccezione delle espressioni divenute di uso comune; es: MADE IN)

SANZIONI: in caso di mancato rispetto degli adempimenti previsti, “si applica una sanzione amministrativa da 516€ a 25.823€.
La misura della sanzione è determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unità poste in vendita”.

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COME VENDERE CORRETTAMENTE UN OGGETTO
..... MITI DA SFATARE



La normativa sopra riportata è molto chiara ma...... vi sono false credenze che inducono i negozianti in gravissimi errori di valutazione e omissione dell'etichettatura. A titolo informativo inseriamo alcune risposte a FAQ a cui quotidiamente non ci stanchiamo mai di ripetere alle persone che ci contattano.



VI PREGHIAMO DI DEDICARE 5 MINUTI DEL VOSTRO PREZIOSO TEMPO PER LEGGERE INTERAMENTE QUESTA SEZIONE

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D: Mi hanno detto che se non attacco etichette né sull'oggetto né sul pacchetto io sono a posto.

R: Falso! L'oggetto deve essere sempre etichettato indicando provenienza dello stesso, materiale di cui è composto, utilizzo,  P. IVA del produttore o del venditore (in quest'ultimo caso leggi FAQ successive) e tutte le indicazioni prescritte dalle legge. E' opportuno, ma non indispensabile, utilizzare un'etichetta decorativa per chiudere il pacchetto e pubblicizzare il negozio.


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D: Il produttore non ha etichettato l'oggetto e quindi lo vendo così com'è, non è mia responsabilità.

R: Falso! Ogni produttore deve rilasciare una scheda tecnica dell'oggetto che deve essere custodita dal venditore e prontamente disponibile al pubblico e alle Forze dell'Ordine. Se il prodotto non è etichettato l'onere dell'etichettatura spetta al venditore finale o il prodotto non può e non deve essere venduto.


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D: Non posso etichettare il prodotto perché non lo produco io e se metto l'etichetta col nome del produttore perdo tutti i clienti.

R: In questo caso il negoziante può etichettare il prodotto riportando tutti i dati prescritti dalla legge: provenienza, composizione, uso etc. e scrivere prodotto commercializzato da: nome del negozio P. IVA etc. In questo specifico caso il negoziante deve comunque possedere le schede tecniche dei prodotti forniti dai produttori e i dati riportati in etichetta devono corrispondere a quelli della scheda tecnica. La responsabilità di questa operazione ricade sul negoziante.

ATTENZIONE!!! Prima di attuare questa soluzione consigliamo vivamente di consultare la Camera di Commercio della Vs. città.


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D: Vendo prodotti di importazione e il produttore non rilascia alcuna scheda tecnica.

R: In questo caso, se il prodotto è riuscito a passare la dogana, l'onere dell'etichettatura spetta all'importatore. La composizione del prodotto deve essere certificata e messa bene in evidenza (questo sempre) e indicato se contiene sostanze tossiche o pericolose. Una certificazione circa la composizione deve essere fatta da enti certificati. VA COMUNQUE SEMPRE MESSA IN ETICHETTA LA PROVENIENZA DEL PRODOTTO Es. MADE IN CHINA


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D: Sono un produttore di bigiotteria e i miei prodotti sono NIKEL FREE, devo scriverlo in etichetta?

R: La legge prescrive che devono essere riportati in etichetta i materiali componenti il prodotto ed eventuali allergeni. I materiali che non ci sono non è indispensabile riportarli in etichetta tuttavia, per indurre fiducia nei consumatori, molti produttori indicano in etichetta l'assenza di tale metallo ........ E' solo una mossa pubblicitaria.
Ricordiamo che i prodotti di bigiotteria che vanno a contatto con la pelle devono sottostare ad una serratissima normativa sul nikel e, se presente, tale metallo deve essere sempre indicato in etichetta. (I limiti attuali fissati dalla legge (1 aprile 2013  EN 1811:2011) del rilascio di nikel da parte di oggetti a contatto con la pelle sono: 0.5 microgrammi per centimetro quadrato a settimana per gli oggetti a contatto, 0.2 microgrammi per centimetro quadrato a settimana per oggetti inseriti su parti perforate secondo i metodi di prova prescritti dalla legge.)


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D: Vendo prodotti di importazione regolarmente etichettati con composizione etc... e vorrei apporre anche un'etichetta decorativa col nome del mio negozio o chiudere il pacchetto con un'etichetta pubblicitaria. Posso farlo?

R: Certamente si! Nulla vieta questa operazione pubblicitaria (che andrebbe sempre effettuata nel Vs. personale interesse) purché non venga staccata o coperta l'etichetta con le indicazioni di legge.


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D: Attacco l'etichetta di legge su un posto praticamente invisibile al consumatore. L'etichetta c'è, quindi va bene così e sono a posto.

R: Falso! L'etichetta, anche se molto piccola, deve essere LEGGIBILE E VISIBILE ad una rapida ispezione dell'oggetto. Può essere attaccata alla base di un vaso, sul lato non in mostra dello stesso, ma non all'interno per renderla illegibile. Quello sopra riportato è solo un esempio, ma il significato è chiaro.

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UN CASO CURIOSO: Ci è capitato di vedere etichette che riportano la dicitura.... assemblato da..... etc... dove il prodotto era chiaramente di importazione e "l'assemblatore" aveva probabilmente inserito solamente la cordicella nel monile. Etichette del genere sono completamente fuorilegge e fuorvianti per i consumatori finali! Diffidate da questo tipo di etichettatura e state alla larga da quei prodotti!


ATTENZIONE !!!

I nostri sono semplici consigli e nessuna rivalsa legale per errata etichettatura può essere fatta nei confronti di Tipografia Moderna.

Per qualsiasi chiarimento Vi invitiamo a chiamare la Camera di Commercio del vostro paese che ha tutto l'interesse a fornirVi indicazioni chiare sulle leggi e sui comportamenti corretti da tenere nei confronti dei Vs. clienti e della Legge.


IN DEFINITIVA


  • NON VERGOGNATEVI DI VENDERE UN PRODOTTO DI IMPORTAZIONE!

    MA.... SIATE PIU' ORGOGLIOSI DI VENDERE UN VERO PRODOTTO ITALIANO!

  • ETICHETTATE SEMPRE TUTTI I PRODOTTI!


  • CONSIDERANDO LE SANZIONI FARE I FURBI PUO' ESSERE MOLTO COSTOSO!



  • SIATE SINCERI CON I VOSTRI CLIENTI!



EVITERETE PESANTI SANZIONI MA SOPRATUTTO SARETE APPREZZATI DAI VOSTRI CLIENTI CHE POTRANNO SCEGLIERE IN MODO CONSAPEVOLE COSA STANNO ACQUISTANDO.

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